Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Angela Pierdonà2024-10-29T08:59:12+01:00Sei titolare o gestore di una struttura ricettiva o di un immobile destinato a locazione breve o per finalità turistiche? Da settembre sarà obbligatorio esporre il CIN, Codice Identificativo Nazionale in materia di affitti brevi (che non superino cioè i 30 giorni di locazione).
Il 3 settembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
La piattaforma digitale è realizzata dal Ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome. Il CIN dovrà essere richiesto sul sito ufficiale della BDRS.
I itolari o i gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, delle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e di quelle destinate alle locazioni brevi, compresi coloro già chiamati a possedere ed esporre il codice regionale o provinciale, dovranno richiedere il CIN.
È possibile richiedere il proprio CIN accedendo alla piattaforma del ministero tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o carta d’identità elettronica (CIE). Dopo aver verificato i dati della propria struttura o locazione, è possibile procedere con la richiesta.
Dove è obbligatorio esporre il CIN?
All’esterno della struttura e su ogni annuncio pubblicitario, sia cartaceo sia online, sia su portali dedicati che su qualunque sito web dove la struttura è pubblicizzata.
Adempimento regionale e nazionale
Con l’entrata in vigore della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e degli Immobili in Locazione Breve (BDSR), i proprietari di strutture ricettive e immobili per finalità turistiche devono rispettare un doppio adempimento per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo passaggio prevede, in molti casi, l’assegnazione preliminare del Codice Identificativo Regionale (CIR), dove richiesto. Le diverse situazioni si possono riassumere nei seguenti punti:
Strutture con CIR già assegnato: se la struttura è già registrata nella banca dati regionale con un proprio CIR, è possibile richiedere il CIN nella banca dati nazionale, verificando i dati catastali e i requisiti di sicurezza.
Strutture senza CIR: se la struttura non possiede il CIR, il proprietario deve prima registrarla nella banca dati regionale, facendo attenzione ad eventuali obblighi e adempimenti previsti dalle normative locali, e successivamente richiedere il CIN nella banca dati nazionale.
Regioni senza CIR: per le regioni che non prevedono l’assegnazione del CIR, i proprietari possono richiedere direttamente il CIN nella banca dati nazionale. Analogamente, per le regioni in cui è presente l’obbligo del CIR, ma questo non è previsto per determinate tipologie di attività ricettive, queste ultime possono procedere direttamente alla richiesta tramite BDSR.
Proroga CIN
A partire dal 1° gennaio 2025, tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati ad affitti brevi dovranno essere in possesso del CIN. Questo obbligo riguarda i titolari di unità immobiliari offerte in locazione e tutti coloro che operano nel settore dell’ospitalità. La mancata acquisizione del codice comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Le sanzioni
Le nuove regole prevedono sanzioni specifiche per chi non rispetta gli obblighi relativi al CIN, riguardanti l’attivazione, la corretta esposizione e i requisiti di sicurezza. Di seguito le sanzioni che saranno applicate a tutti i soggetti interessati a partire dal 1° gennaio 2025:
Mancata attivazione del CIN: i proprietari di immobili e i gestori di strutture ricettive che non richiedono il CIN saranno soggetti a sanzioni tra 800 e 8.000 euro, variabili in base alle dimensioni dell’immobile o della struttura.
Mancata esposizione del CIN: chi non espone il CIN all’esterno della proprietà o non lo include negli annunci pubblicitari rischia una multa tra 500 e 5.000 euro per ogni violazione, oltre alla rimozione immediata degli annunci irregolari.
Non conformità ai requisiti di sicurezza: in assenza dei requisiti di sicurezza necessari (come rilevatori di gas e monossido di carbonio ed estintori), il CIN non verrà rilasciato, e il proprietario sarà soggetto a sanzioni da 600 a 6.000 euro.